Rendicontazione di Contributi e Spese Elettorali per le Europee: Controlli e Sanzioni
Maggio 9, 2024 | by Luca Piovano

La Legge 96/2012 ha esteso agli eletti al Parlamento europeo gli stessi obblighi di rendicontazione dei contributi ricevuti e delle spese sostenute che già si applicavano ai candidati alle elezioni politiche. Di seguito, esaminiamo nel dettaglio tali obblighi, i controlli e le sanzioni previste dalla normativa.
Obblighi di Rendicontazione
I membri del Parlamento europeo eletti in Italia devono presentare, entro tre mesi dalla proclamazione, una dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale. Questa dichiarazione deve essere presentata presso l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e il competente collegio regionale di garanzia elettorale. In alternativa, possono attestare di essersi avvalsi esclusivamente dei mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito di appartenenza (L. 441/1982, art. 2, primo comma; L. 515/1993, art. 7, comma 6; L. 96/2012, art. 14, comma 2). I candidati non eletti sono tenuti a presentare la dichiarazione solo al collegio di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 7, comma 7).
Documentazione e Dettagli Aggiuntivi
Alla dichiarazione devono essere allegate copie delle dichiarazioni inviate dagli eurodeputati al Presidente della Camera relative ai contributi ricevuti superiori a 3.000 euro annui, anche al di fuori della campagna elettorale (L. 441/1982, art. 2, primo comma, n. 3; L. 659/1981, art. 4, terzo comma, modificato dalla L. 3/2019).
Oltre a queste informazioni, alla dichiarazione devono essere allegati:
- Un rendiconto dettagliato dei contributi e servizi ricevuti, e delle spese sostenute, con particolare riguardo ai contributi e servizi di valore superiore a 3.000 euro da parte di persone fisiche e tutti i contributi di qualsiasi importo provenienti da soggetti diversi.
- Gli estratti dei conti correnti bancari e postali utilizzati (L. 515/1993, art. 7, comma 6).
Le dichiarazioni devono includere anche le liberalità ricevute, direttamente o tramite comitati di sostegno, per importi superiori a 500 euro l’anno. Questi dati sono pubblicati sul sito internet del Parlamento (D.L. 149/2012, art. 5, comma 2-bis, modificato dalla L. 3/2019).
Verifica e Controlli
La regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati dai candidati, inclusi i non eletti, è verificata dal collegio regionale di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 13). Qualsiasi elettore può presentare esposti al collegio entro 120 giorni dalle elezioni. Se entro 180 giorni non vengono riscontrate irregolarità, i documenti sono considerati approvati. In caso di irregolarità, l’interessato ha 15 giorni per presentare controdeduzioni (L. 515/1993, art. 14).
Sanzioni
Le sanzioni previste dalla legge variano in base alla gravità delle violazioni:
- Mancato deposito della dichiarazione delle spese elettorali: sanzione pecuniaria da 25.823 a 103.291 euro (L. 515/1993, art. 15, comma 5).
- Irregolarità nelle dichiarazioni o mancata indicazione dei contributi: sanzione pecuniaria da 5.165 a 51.646 euro (L. 515/1993, art. 15, comma 11).
- Superamento dei limiti di spesa: sanzione non inferiore all’importo eccedente e non superiore al triplo di tale importo (L. 515/1993, art. 15, comma 6).
- Mancata presentazione nei termini o superamento del doppio dei limiti massimi di spesa: sanzione pecuniaria da 25.823 a 103.291 euro e decadenza dalla carica per gli eletti (L. 515/1993, art. 15, commi 8 e 9).
In caso di mancato deposito delle dichiarazioni previste dalla L. 441/1982, viene comunicata l’inadempienza dal Presidente del Senato all’Assemblea (L. 441/1982, art. 2, primo comma, n. 3, art. 7 e art. 10, primo comma).
Conclusione
La normativa italiana richiede una rigorosa rendicontazione delle spese e dei contributi elettorali, garantendo trasparenza e responsabilità. Le sanzioni per il mancato rispetto delle norme sono severe, mirate a preservare l’integrità del processo elettorale.
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