Mandatario elettorale

La raccolta dei fondi per la campagna elettorale

Aprile 29, 2024 | by Luca Piovano

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Dal momento in cui vengono indette le elezioni politiche, i candidati possono iniziare a raccogliere fondi per la loro campagna elettorale solo tramite un mandatario elettorale. Questo mandatario deve essere designato ufficialmente dal candidato e comunicato al competente Collegio regionale di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 7, comma 3), come analizzato nel post intitolato “Come designare ufficialmente il mandatario elettorale”.

Il mandatario ha l’obbligo di registrare tutte le operazioni di raccolta fondi in un unico conto corrente bancario e, se necessario, anche in un unico conto corrente postale. Il conto deve specificare che il titolare agisce come mandatario elettorale per un candidato specifico (L. 515/1993, art. 7, comma 4). Si rimanda per dettagli al post nel quale è specificato come aprire il conto corrente e quali sono le caratteristiche di questo conto.

Obblighi di Comunicazione e Limiti per i Contributi Elettorali

I candidati alle elezioni, comprese quelle per il Parlamento europeo, e i partiti che concorrono alle stesse, sono obbligati a comunicare alla Presidenza della Camera i contributi privati ricevuti che superano i 3.000 euro da una singola fonte, anche al di fuori del periodo di campagna elettorale.

Dichiarazione dei Contributi

Il soggetto che eroga e quello che riceve il contributo devono effettuare una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento. Per i contributi elettorali, la dichiarazione può essere resa anche tramite autocertificazione, ma solo da parte dei candidati. L’obbligo di comunicazione riguarda anche i servizi messi a disposizione, e la dichiarazione deve essere fatta entro tre mesi dalla ricezione del contributo. Se i contributi annuali da un singolo soggetto superano i 3.000 euro, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo (L. 659/1981, art. 4).

Registro delle Contribuzioni

Partiti e movimenti politici devono annotare ogni importo ricevuto superiore ai 500 euro in un registro, entro il mese solare successivo alla percezione. Il registro deve includere l’identità dell’erogante, l’entità del contributo e la data dell’erogazione. Per contributi inferiori o uguali a 500 euro, l’annotazione deve avvenire entro il mese di marzo dell’anno successivo se l’importo complessivo annuale supera i 500 euro. Questi dati devono essere inclusi nel rendiconto annuale del partito e pubblicati sul sito web del partito per almeno 5 anni.

Obblighi di Pubblicazione

L’obbligo di comunicazione e pubblicazione si applica a:

  • Partiti che presentano candidati alle elezioni politiche, europee, regionali e amministrative (nei comuni con più di 15.000 abitanti).
  • Partiti iscritti al registro nazionale dei partiti politici che beneficiano di agevolazioni fiscali e della destinazione volontaria del 2 per mille IRPEF.

Con la donazione, si considera dato il consenso alla pubblicità dei dati. I partiti non possono accettare contributi da persone fisiche o enti che rifiutano la pubblicità dei relativi dati. Le eccezioni riguardano solo il sostegno volontario alle iniziative del partito, che richiede comunque una ricevuta.

Comunicazione alla Presidenza della Camera

I partiti iscritti al registro nazionale devono trasmettere alla Presidenza della Camera, anche tramite PEC, l’elenco dei soggetti che hanno erogato contributi superiori a 500 euro, insieme alla documentazione contabile, entro il mese solare successivo alla percezione. Questi elenchi devono essere pubblicati sia sul sito del partito che su quello ufficiale del Parlamento.

Agevolazioni Fiscali

I contributi versati da persone fisiche e società ai partiti registrati, per importi tra 30 e 30.000 euro, possono essere detratti dall’imposta lorda per un importo pari al 26% del contributo. Sono esclusi dall’agevolazione le società con partecipazione pubblica, le società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati e le società concessionarie dello Stato o enti pubblici durante la durata della concessione. I versamenti detraibili devono essere eseguiti tramite modalità che garantiscano la tracciabilità e l’identificabilità del donatore.

Limiti ai Finanziamenti

È vietato ai partiti ricevere finanziamenti superiori a 100.000 euro annui da parte di singole persone fisiche o giuridiche, con l’eccezione dei lasciti mortis causa e dei trasferimenti tra partiti.

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