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I limiti per le spese elettorali nelle elezioni europee

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Regolamentazione delle Spese Elettorali: Evoluzione e Normativa Attuale

Fino alle elezioni europee del 2009, la normativa italiana operava una distinzione tra le elezioni politiche e quelle europee, con una disciplina meno stringente per queste ultime. Tuttavia, la Legge 96/2012 ha eliminato questa distinzione, introducendo anche per le elezioni europee limiti alle spese elettorali e strumenti di controllo, come l’obbligo di raccolta fondi tramite un mandatario elettorale.

Normativa Pre-2012

Prima della riforma del 2012, solo alcune disposizioni della Legge 515/1993 si applicavano alle elezioni europee:

  • Propaganda Elettorale: Norme sui metodi di propaganda (artt. 1-6) e sanzioni (art. 15).
  • Agevolazioni Postali e Fiscali: Norme su agevolazioni per l’invio di materiale elettorale (art. 17), agevolazioni fiscali (art. 18) e disponibilità di locali da parte dei comuni (art. 19).
  • Rendicontazione: L’articolo 16, comma 5, rinviava alle disposizioni sulla rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali (art. 12), applicandole anche alle elezioni europee.

Riforma della Legge 96/2012

La Legge 96/2012 ha esteso espressamente alle elezioni europee le disposizioni previste per le elezioni politiche riguardanti:

  • Limiti di spesa
  • Pubblicità delle spese
  • Tipologie di spese elettorali
  • Controlli e sanzioni (artt. 7, 11, 12, 13, 14, 15 della L. 515/1993)

La riforma ha introdotto specifici limiti di spesa per i partiti partecipanti alle elezioni europee e ha reso applicabili anche a queste elezioni i limiti di spesa per i candidati, insieme ai controlli e alle relative sanzioni previsti dall’articolo 15 della Legge 515/1993.

Modifiche del D.L. 149/2013

Il Decreto Legge 149/2013 ha ulteriormente modificato la disciplina delle spese elettorali, abolendo i contributi statali ai partiti a titolo di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali, comprese le elezioni europee.

Limiti di Spesa per i Candidati e i Partiti

  • Candidati: Le spese non possono superare la somma di 52.000 euro per ogni circoscrizione elettorale, più 0,01 euro per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni elettorali in cui il candidato si presenta (L. 515/1993, art. 7, comma 1).
  • Propaganda: Le spese per la propaganda elettorale, anche se riferibili a un gruppo di candidati, devono essere imputate al committente che le ha sostenute, purché sia un candidato o il partito di appartenenza. Questa disposizione si applica anche alle spese per strumenti di propaganda prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni (L. 515/1993, art. 7, comma 2 e art. 3, comma 4).
  • Partiti e Movimenti Politici: Le spese elettorali non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione di 1 euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per l’elezione della Camera dei deputati (L. 96/2012, art. 14).

Conclusione

La normativa attuale prevede limiti stringenti e strumenti di controllo per le spese elettorali sia per le elezioni politiche che per quelle europee, garantendo trasparenza e legalità nelle campagne elettorali. Questi cambiamenti hanno uniformato le regole, eliminando le precedenti differenze tra le due tipologie di elezioni e rafforzando i meccanismi di controllo e rendicontazione delle spese elettorali.

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