Candidati alle elezioni europee: nominare un mandatario elettorale
Aprile 16, 2024 | by Luca Piovano

Scopri l’importanza per i candidati alle elezioni europee di nominare un mandatario elettorale e approfondisci la disciplina in materia.
A partire dal giorno successivo alla convocazione delle elezioni politiche, i candidati possono iniziare a raccogliere fondi per le loro campagne elettorali. Questa raccolta deve avvenire attraverso un mandatario elettorale, il cui nome deve essere notificato al competente Collegio regionale di garanzia elettorale, come previsto dall’articolo 7, comma 3 della Legge 515/1993.
Il mandatario è obbligato a registrare tutte le transazioni finanziarie in un unico conto corrente bancario o postale, specificando che agisce in qualità di mandatario elettorale per un candidato chiaramente identificato, secondo quanto stabilito dal comma 4 dello stesso articolo.
I contributi possono essere effettuate da individui, entità, associazioni e società, ma i contributi da parte delle società sono permessi solo se approvati dall’organo societario appropriato e debitamente registrati nei bilanci, conformemente alla Legge 659/1981, articolo 4, comma 1, e alla Legge 195/1974, articolo 7.
È severamente vietato ricevere finanziamenti o contributi in qualsiasi forma da enti pubblici, aziende con oltre il 20% di capitale pubblico, società controllate da queste ultime, cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali. Questo divieto si estende anche a società con una partecipazione pubblica pari o inferiore al 20%, se tale partecipazione assicura comunque il controllo pubblico della società, aggiornato dalla Legge 3/2019.
Per i contributi o finanziamenti superiori ai 3.000 euro annuali, in qualsiasi forma, è necessaria una dichiarazione congiunta con il donatore da presentare al Presidente della Camera, come specificato nel terzo comma dell’articolo 4 della Legge 659/1981.
Infine, tutti i contributi ricevuti e le spese sostenute durante la campagna elettorale devono essere dichiarati al Collegio regionale di garanzia elettorale e, in caso di elezione, anche all’Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati. È necessario allegare anche le dichiarazioni congiunte previste dalla legge n. 659 del 1981 (Legge 515/1993, articoli 7, commi 6 e 7).
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