Mandatario elettorale

Il Ruolo del Committente Responsabile nelle Elezioni

Maggio 6, 2024 | by Luca Piovano

Manifesti elettorali

La Figura del Committente Responsabile nelle Campagne Elettorali

La figura del committente responsabile è richiamata in due specifici commi della normativa italiana sulle campagne elettorali, sottolineando l’importanza del suo ruolo nella gestione della propaganda elettorale.

Pubblicazioni di Propaganda Elettorale

Il primo richiamo alla figura del committente responsabile si trova nel terzo comma dell’articolo 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81. Secondo questa disposizione, tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale, siano esse scritti, stampa o fotostampa, trasmissioni radio e televisive, incisioni magnetiche o qualsiasi altro mezzo di divulgazione, devono indicare il nome del committente responsabile. Questa norma garantisce trasparenza e responsabilità nelle comunicazioni elettorali.

Spese di Propaganda Elettorale

Il secondo richiamo si trova nel comma 2 dell’articolo 7 della legge 515/93. Qui si specifica che le spese per la propaganda elettorale, anche se riferibili direttamente a un candidato o a un gruppo di candidati, devono essere computate esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché sia un candidato o il partito di appartenenza. Queste spese, se sostenute da un candidato, devono essere incluse nella dichiarazione di spesa elettorale.

Distinzione tra Committente Responsabile e Mandatario Elettorale

È importante chiarire che la figura del committente responsabile non coincide con quella del mandatario elettorale. Spesso, nel materiale elettorale, viene indicato come committente responsabile il nominativo del mandatario elettorale, ma secondo la normativa, si tratta di due ruoli distinti con responsabilità diverse.

Ruoli del Mandatario Elettorale

Il mandatario elettorale, ai sensi del comma 3 dell’articolo 7 della legge 515/93, è responsabile della raccolta fondi per il finanziamento della campagna elettorale. Inoltre, il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che il mandatario è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale. Il mandatario non ha incarichi specifici relativi alle spese della campagna.

Conclusione

Nulla vieta che la stessa persona sia indicata sia come mandatario sia come committente responsabile, ma la normativa distingue chiaramente i ruoli e le responsabilità di queste due figure. Il committente responsabile è colui che sostiene e documenta le spese di propaganda, mentre il mandatario elettorale si occupa della raccolta e della registrazione dei fondi.

Comprendere queste differenze è essenziale per garantire la trasparenza e la correttezza nelle campagne elettorali, assicurando che tutte le spese siano adeguatamente attribuite e documentate, e che i fondi siano gestiti in conformità con le leggi vigenti.

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